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C.M. 24/02/1998 n. 57/E-il pagamento non è stato effettuato mediante bonifico bancario; -siano eseguite opere edilizie difformi da quelle comunicate all'ufficio finanziario competente; -siano violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonchè obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. E' appena il caso di precisare che la mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non ottemperi entro il congruo termine indicato dall'ufficio. In merito alle opere edilizie difformi occorre fare una precisazione. Si possono distinguere, anche ai fini della legge in commento ed in relazione alla decadenza prevista in caso di realizzazione di opere edilizie difformi due situazioni: a) la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività, ma, tuttavia, conformi aglistrumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Il caso in esame non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purchè il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti; b) la realizzazione di opere difformi da titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Il caso in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa. Qualora si ricada nella ipotesi a), al termine della procedura di sanatoria è opportuno comunicare all'amministrazione finanziaria, integrando la comunicazione a suo tempo inviata, l'avvenuto rilascio del titolo in sanatoria. Nel caso dell'ipotesi b), viceversa, potranno essere attivati sistemi di comunicazioni tra l'amministrazione finanziaria e le amministrazioni comunali, tali da consentire a queste ultime, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 4 e seguenti della legge n. 47 del 1985, di trasmettere all'amministrazione finanziaria copia dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive, ai fini della declaratoria della decadenza dai benefici fiscali. 8. Interventi effettuati nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria negli anni 1996 e 1997. L'art. 13, comma 3, della stessa legge n. 449 del 1997 stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, si applicano anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225. Le disposizioni dell'art. 1 richiamate sono quelle che prevedono: -la possibilità di calcolare, su un tetto massimo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare, la detrazione d'imposta del 41 per cento per gli interventi edilizi illustrati al paragrafo 3 (comma 1); -l'obbligo di ripartire la detrazione in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro successivi, ovvero di ripartirla in dieci rate di pari importo (comma 2); -l'emanazione del regolamento nel quale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, le procedure di controllo e le cause di decadenza (comma 3); -la possibilità per i comuni di deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 41 per cento. Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, in esame, valgono i chiarimenti forniti nei paragrafi precedenti in merito all'art. 1, comma 1 e seguenti, salvo quanto di seguito specificato: a) è ammesso qualunque mezzo di pagamento b) relativamente alle spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998 c) qualora le spese siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all'art. 1, corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dei redditi del 1997, presentata nel 1998 d) non si applica la previsione contenuta nel comma 7 dell'art. 1, in base alla quale in caso di cessione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi illustrati al paragrafo 3, le detrazioni non utilizzate dal cedente spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, stante il richiamo del citato art. 13, comma 3, in commento soltanto all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge in esame. 9. Modalità di trasmissione e di compilazione della comunicazione. Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo da utilizzare per la comunicazione della data di inizio lavori concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria, al fine di fruire della detrazione d'imposta del 41 per cento, e sono stati individuati i centri di servizio delle imposte dirette e indirette competenti a riceverlo. Il modulo deve essere compilato dai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese in questione, se le stesse sono rimaste a loro carico. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizza- ti dai soggetti individuati nell'art. 5 del Tuir, deve essere trasmesso, dall'amministratore del condominio o da uno qualunque dei condomini, ovvero da uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir o da uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo, un unico modulo. Il modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredato degli allegati, deve essere spedito, in busta chiusa di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo, per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette di seguito specificati: Contribuenti con domicilio fiscale in un comune della: Centro di servizio delle imposte dirette e indirette: Regione Lombardia 20138 Milano, via M. del Vascello, 14 Regione Toscana 40131 Bologna, via Marco Polo, 60 Regione Umbria 65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B Regione Puglia e Basilicata 70100 Bari, via Gentile, 52/B Regione Emilia-Romagna 40131 Bologna, via Marco Polo, 60 Regione Liguria 16163 Genova, via Morego, 30 Regione Sicilia 90139 Palermo, via Konrad Roentgen, 3 Regioni Abruzzo, Marche e Molise 65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B Regione Lazio 00155 Roma, via F. De Pero (La Rustica) Regioni Campania e Calabria 84194 Salerno - via Uff. Finanziari Regioni Piemonte e Val d'Aosta 10093 Collegno (Torino), strada della Berlia, 20 Regione Trentino-Alto Adige 38100 Trento, viale Verona, 187 Regioni Veneto e Friuli- Venezia Giulia 30175 Marghera (Venezia), via G. De Marchi, 16 Regione Sardegna 09100 Cagliari - s.s. 554 - km 1,600 - Località S.Lorenzo Il modulo è predisposto per la lettura ottica e, pertanto, va compilato con la massima chiarezza a macchina o a stampatello, utilizzando una penna biro nera o blu; è necessario, inoltre: -riempire ogni casella con un solo carattere; -scrivere i caratteri all'interno delle caselle; -annerire la casella o segnare un trattino orizzontale quando nel modello è richiesto di rispondere barrando la casella. Per quanto riguarda i dati del dichiarante, nell'apposita sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è "possessore" (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale, etc.) ovvero "detentore" (cioè locatario, comodatario o soggetto cui si imputano i redditi a norma dell'art. 5 del Tuir, etc.) dell'immobile. In caso di interventi da parte di uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui all'art. 5 del Tuir; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, che il soggetto che trasmette la comunicazione è un detentore dell'immobile. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio o uno dei condomini. Per quanto riguarda, invece, i dati dell'immobile, nell'apposita sezione devono essere indicati i dati relativi agli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, deve essere indicato se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella. I dati relativi ai fabbricati rurali che conservano i requisiti di ruralità, sono rilevabili dalle certificazioni del catasto dei terreni. Non devono essere indicati i dati relativi ai fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità non ancora accatastati in forza dell'art. 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine per procedere l'accatastamento di detti fabbricati. Se i lavori sono eseguiti dal locatario o dal comodatario, devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Nel modulo, in apposita sezione, deve essere indicata la documentazione allegata alla comunicazione, barrando le relative caselle. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza del citato art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata. Dovrà, infine, essere indicato se è stata effettuata la comunicazione dell'inizio dei lavori alla azienda sanitaria locale e la data di inizio degli stessi. In calce al modello, infine, vanno apposte la data e la firma. 10. Agevolazioni ai fini di altre imposte. I commi 4 e 5 dello stesso art. 1 della legge n. 449 del 1997 prevedono ulteriori agevolazioni ai fini di altre imposte. C.M. 24/02/98 n. 57/E – Interventi di recupero del patrimonio edilizio inagibile per gli eventi sismici. In particolare, ai sensi del comma 4, richiamato anche nella disposizione concernente gli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione all'effettuazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 41 per cento. In base al comma 5, invece, i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Il direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze: Romano Il direttore generale della Direzione generale del Coordinamento Territoriale del Ministero dei lavori pubblici: Fontana |
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